ESTENSIONE SOSPENSIONE TERMINI ART.24 DL 23/20
Con la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021 n.162 in materia di proroga dei termini legislativi (CD Milleproroghe 2022) è stata prevista una estensione della sospensione dei termini di cui all'art. 24 del D.L. n.23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.40 del 5 giugn 2020 in tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa".
Il nuovo art.5-septies, che modifica il predetto art.24 del D.L. 23/20, prevede infatti che nel testo di tale norma, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".
Quindi i termini relativi:
- al trasferimento della residenza del comune ove si trova la "prima casa" acquistata entro 18 mesi dall'acquisto;
- all'obbligo di alienare la "prima casa" preposseduta entro un anno dall'acquisto della nuova "prima casa";
- all'obbligo di riacquistare entro un anno una nuova "prima casa" per evitare la decadenza per alienazione di quella preposseduta nel quinquiennio dal suo acquisto;
- alla possibilità di godere del credito di imposta procedendo all'acquisto di un immobile da destinare a propria abitazione principale entro un anno dall'alienazione della precedente "prima casa";
vengono nuovamente sospesi fino al 31 marzo 2022.